Domande per l’anticipo del Tfr/Tfs: disponibili le istruzioni dell’INPS, arrivate dalla Circolare n. 130/2020.
Si ricorda che l’anticipo del Tfr/Tfs è un’operazione tramite cui l’ex dipendente statale può ricevere subito fino a 45.000 euro del suo trattamento invece di aspettare gli ordinari tempi di erogazione (1 o 2 anni dal pensionamento, o nel caso di utilizzo di quota 100 6-7 anni).
Maggiori informazioni sull’anticipo sono disponibili in questo nostro apporofondimento.
La norma è applicabile ai dipendenti pubblici che:
Dunque sono esclusi dalla possibilità di ottenere il finanziamento agevolato:
Pertanto, è escluso dall’applicazione della norma in argomento il personale
Pubblico Impiego: silenzio assenso per avere diritto al TFR?
La domanda all’Inps può essere presentata tramite patronato, oppure direttamente dal cittadino digitando nel sito Inps il termine “quantificazione” e scegliendo o il servizio “simulazione del Tfs o invio domanda di quantificazione del Tfs” oppure “richiesta quantificazione Tfr per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione Tfr-Domanda”.
In entrambi i casi nella domanda si deve indicare se si sceglie l’anticipo secondo il D.L. n. 4/2019 o la cessione ordinaria del trattamento.
Le banche aderenti all’iniziativa sono elencate sul sito www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr.
In questo articolo parliamo di come funziona, inoltre, la piattaforma predisposta dal Governo.
Il finanziamento deltrattamento di fine servizio o di fine rapporto può essere concesso nei limiti dell’importo netto di 45.000 euro. O, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato da partedell’INPS in qualità di ente previdenziale, se è di importo inferiore.
L’importo ceduto non può essere soggetto a procedure di sequestro o di pignoramento o ad esecuzione forzata in virtù diuna qualsivoglia azione esecutiva o cautelare.
Il finanziamento è garantito dalla cessione prosolvendo, automatica e nel limite dell’importo finanziato, senza alcuna formalità dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio e di fine rapporto maturato.
L’articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019 prevede, a copertura del rischio di creditodei finanziamenti concessi ed erogati dalla banca o dagli intermediari finanziari, l’istituzione di un Fondo di garanzia nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per l’anno 2019.
La garanzia del Fondo copre l’80% dell’importo dell’anticipo del TFS/TFR ed è a primarichiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza.
A questo link potete consultare il testo completo della Circolare dell’INPS.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it